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Modello Eas, proroga a marzo 2011: lo stabilisce il decreto mille proroghe

E’ stato fissato al 31 marzo 2011 il termine per l’invio del modello EAS, il questionario per comunicare i dati rilevanti ai fini fiscali.
Il decreto Milleproroghe varato a fine 2010 ha infatti riaperto i termini per la trasmissione del modello, scaduti ormai più di un anno fa (IL 31 dicembre 2009).

La notizia non è di poco conto, visto che il modello fornisce all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ed è obbligatorio per beneficiare delle norme di defiscalizzazione di quote sociali e corrispettivi da soci. In altri termini l’associazione che, essendo tenuta alla compilazione, non rispetti la scadenza, non potrà avvalersi della defiscalizzazione (Ires e Iva) di queste entrate e verrà considerata ente commerciale.

Chi non deve presentare il modello Eas e chi può:
L’elenco è lungo e lo fornisce la stessa Agenzia della Entrate, dove è possibile recuperare ulteriori informazioni.

Sono dunque esonerati dalla comunicazione dei dati:
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
- le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
- l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Cos’è il modello Eas?
L’adempimento è stato introdotto dall’articolo 30 del decreto legge 185/2008: gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, per poter continuare a fruire dei benefici di legge (non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi – articolo 148 del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972), devono possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per consentire gli opportuni controlli.

Per l’invio della prima comunicazione (modello Eas), i soggetti interessati hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2009. Si tratta ora di segnalare eventuali variazioni intervenute dopo la presentazione del modello e, comunque, entro lo scorso anno. Infatti, come previsto dal provvedimento direttoriale del 2/9/2009 di approvazione del modello, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, l’Eas dev’essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Per l’invio della comunicazione – nella quale vanno inseriti tutti i dati richiesti dal modello, anche quelli non variati – va utilizzato il prodotto informatico “ModelloEas”, reperibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.

Infine, va ricordato che, nel caso in cui l’associazione perda i requisiti per usufruire dei benefici fiscali, il modello Eas va ripresentato entro 60 giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.

www.vita.it
www.quinonprofit.it
Da: http://www.nonprofitonline.it/

Associazioni: proroga al 31 marzo.Il modello Eas conquista i tempi supplementari.

Non ci ha mai abbandonato, l’EAS. Si era solo nascosto.
Non se ne è più parlato da quando – a fine 2009 – è scesa sulla testa dell’associazionismo la mannaia della scadenza improrogabile. Che infatti ad un anno di distanza è stata prorogata.

Ma partiamo dall’inizio.
In principio è stato l’articolo 30 del dl 185/08 che ha sentenziato che se un ente associativo ha quote sociali e/o corrispettivi da soci (per corsi di formazione ecc.) può continuare a beneficiare della decommercializzazione di queste entrate, a patto di seguire il dettato dell’art 148 del Tuir e l’analogo art 4 della legge Iva – e fin qui era cosa risaputa – e sempre che compili, sottoscriva ed invii un modello che chiede se le suddette prescrizioni sono rispettate.

Se l’organizzazione non segue l’iter (rispetto delle prescrizioni ed invio del modello), rischia seriamente di diventare ente commerciale in quanto le quote sociali e le altre entrate dai soci rappresentano la gran parte dei proventi di un’associazione, e per-dendo l’agevolazione si ricade in uno dei casi di cui all’art 149 del Tuir che si intitola significativamente “Perdita della qualifica di ente non commerciale”.

L’ultima data utile per inviare – per via telematica – il modello Eas era stata fissata al 31 dicembre 2009. Per tutto il 2010, ai Centri di servizio e ai singoli consulenti veniva chiesto dalle associazioni ritardatarie se potevano sanare la loro posizione.

Personalmente ho sempre suggerito di farlo, nella speranza che, anche alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente (art 10, legge 212/00), prevalesse in caso di accertamento l’acclarata buona fede dell’ente, testimoniata appunto dal fatto che, non appena ne fosse venuto a conoscenza, l’organizzazione avesse adempiuto al proprio dovere.

Con il Milleproroghe ogni dubbio è saltato in quanto è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine ultimo di presentazione del modello Eas. Pertanto, cari ritardatari, se non avete mai redatto il modello, fatelo – ed inviatelo – entro tale data.

Rammentiamo, peraltro, che l’Eas è per molti ma non per tutti.
Ne sono esentate le onlus, le sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale e neppure de commercializzata, le pro loco che hanno optato per la leggge 398/91 e i patronati.

Altre organizzazioni possono presentare il modello in versione ridotta, rispondendo solo ad alcune delle oltre 30 domande.
Sono le associazioni e società sportive dilettantistiche non già esonerate, le associazioni di promozione sociale, le associazioni riconosciute (quindi con personalità giuridica), le associazioni religiose ed altre ancora.

Di Carlo Mazzini
Da: www.vita.it